Pacchetto professional
7 Maggio 2018
Perequazione urbanistica: profili giuridici e tratti fondamentali
1 Giugno 2019

Riparto di giurisdizione in tema di responsabilità contrattuale per violazione obblighi buona fede e correttezza

appalti pubblici. giurisdizione

Segnaliamo agli operatori del mercato degli appalti pubblici l’ordinanza SS.UU. n.16419 del 4.7.17 in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento per responsabilità contrattuale in fase di affidamento dei lavori.

Nonostante un’interpretazione letterale e restrittiva dell’art.133, lett. e) C.P.A. , che devolve alla giurisdizione esclusiva del G.A. “le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture (…) ivi comprese quelle risarcitorie” , non presti il fianco a dubbi di sorta, sussiste ancora una forte incertezza su quale sia l’Autorità giudiziaria competente ad essere investita sulla tipologia di domanda risarcitoria sopra detta.

L’ordinanza delle Sezioni Unite in questione statutisce in merito al regolamento di giurisdizione proposto da un soggetto privato (associazione tra imprese partecipanti ad un appalto) nell’ambito di un’azione proposta dall’ente pubblico appaltante volta al risarcimento dei danni subiti per asserite condotte fraudolente poste in essere dal privato nella procedura e nell’esecuzione dei lavori.

Le SS.UU. hanno basato le loro conclusioni sulla specularità della situazione oggetto del giudizio de quo con l’azione di risarcimento danni che tipicamente i soggetti appaltatori intraprendono nei confronti della P.A. per lamentare delle illegittimità nella fase di affidamento.

E, dunque, ne hanno dedotto le medesime conseguenze in ordine al riparto di giurisdizione che, secondo la Corte di legittimità, spetta al G.O.

Si legge nell’ordinanza:

In situazioni perfettamente speculari a quella che ha dato origine al presente ricorso per regolamento di giurisdizione (quelle, cioè, nelle quali è il privato ad invocare tutela risarcitoria precontrattuale nei confronti della P.A.), non si è mai dubitato, da parte di questo giudice di legittimità, della competenza giurisdizionale del G.O., trattandosi di domanda risarcitoria afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con conseguente rilevanza del criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla natura e sulla consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio“.

Pertanto, ritenendo che la situazione giuridica dedotta in giudizio fosse qualificabile come diritto soggettivo ed in conformità di quanto avviene nella situazione inversa (privato che porta in giudizio la P.A.), i Giudici della Cassazione hanno seguito l’orientamento secondo il quale spetta al Giudice civile decidere sulle domande risarcitorie afferenti alla fase di conclusione del contratto, sfuggendo quest’ultima alla disciplina delle regole pubblicistiche della gara d’appalto.

Tale soluzione però, sebbene in linea con l’orientamento prevalente della Cassazione, lascia comunque forti dubbi sulla correttezza del riparto di giurisdizione così delineato, in quanto non sempre è facile stabilire il momento in cui il danno emerge e dunque quale sia la correlata disciplina normativa a far scattare la tutela risarcitoria.

Probabilmente, quindi, sarebbe più opportuno aderire ad un’interpretazione semplice e letterale del citato art.133 C.P.A. e ricondurre tutte le forme delle domande risarcitorie in tema di affidamento di lavori e servizi alla giurisdizione del G.A., per salvaguardare l’effettività della tutela ed evitare la frammentazione del sistema giudiziale amministrativo.

 

CLICCA QUI


 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.